Nuovo testo di Statuto approvato dall’Assemblea straordinaria degli Associati del 10 maggio 2017

STATUTO

«‘LA MAGNOLIA’ Associazione Amici del Liceo Musicale del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano»

 

Articolo 1 – Denominazione ed oggetto associativo

È costituita «‘LA MAGNOLIA’ Associazione Amici del Liceo Musicale del Conservatorio Giuseppe Verdi di  Milano» (anche in forma abbreviata, «Associazione Amici del Liceo Musicale», ed in seguito detta «l’Associazione»).
L’Associazione è costituita tra genitori di alunni ed ex alunni del Liceo Musicale G. Verdi (già Liceo Musicale del Conservatorio G. Verdi), e tra le altre persone – esclusi gli alunni che ancora frequentano il Liceo – che intendono supportarlo.

L’Associazione è indipendente da qualsiasi partito od organizzazione politica e credo religioso, ed è estranea a qualsiasi forma di discriminazione. L’Associazione opera nel rispetto dei principi e dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana, dei diritti inviolabili della persona, dell’individuo nella sua specificità.

Articolo 2 – Sede legale

La sede legale dell’Associazione è in Milano, all’indirizzo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, con apposita delibera pubblicata sul sito web dell’Associazione.

Articolo 3 – Durata

La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere tacitamente prorogata, salvo anticipato scioglimento deliberato dall’Assemblea degli Associati secondo quanto previsto dai successivi artt. 11 e 22.

Articolo 4 – Scopo

L’Associazione non ha fini di lucro. Scopo dell’Associazione è lo svolgimento delle seguenti attività:

  • promuovere iniziative di formazione e sensibilizzazione a supporto della famiglia, finalizzate a sostenere il ruolo genitoriale e la partecipazione alla vita della scuola;
  • supportare e sostenere le iniziative ed i progetti scolastici del Liceo Musicale dal punto di vista sia economicosia strategico-organizzativo;
  • promuovere e supportare attività musicali, sportive, culturali e ricreative, per il benessere e l’equilibrio psico-fisico degli alunni, nonché qualsiasi altra iniziativa che rappresenti occasione di educazione, condivisione eincontro tra famiglie, studenti e scuola;
  • promuovere la comunicazione e lo scambio di esperienze educative per ottenere una partecipazione dellefamiglie alla vita scolastica attiva e consapevole, in relazione al compito di primario agente educativo;
  • sensibilizzare gli Organi di gestione del Liceo Musicale su problematiche ritenute dall’Associazione di particolare interesse per la vita del Liceo Musicale stesso;
  • facilitare il coordinamento tra i diversi Enti preposti ai sensi di legge e dei regolamenti alla gestione del Liceo Musicale.

L’Associazione potrà svolgere anche attività connesse a quelle istituzionali del Liceo e dell’Istruzione in genere, ovvero ad esse accessorie. L’Associazione potrà affiliarsi a Enti o Federazioni di Associazioni affini impegnandosi ad osservarne lo Statuto e i regolamenti, sempreché non contrastino con i principi e/o le disposizioni del presente Statuto.

Articolo 5 – Associati e quote associative

Sono previste le seguenti categorie di Associati:

  • Associati Ordinari;
  • Associati Sostenitori.

Per essere ammessi a far parte dell’Associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, che delibererà in occasione della prima seduta utile.

Le quote associative sono di seguito determinate:

  • Associato Ordinario: 10 euro;
  • Associato Sostenitore: minimo 20 euro.

Spetta all’Assemblea ordinaria degli Associati, ai sensi dell’art. 10, confermare o variare annualmente l’importo delle quote associative.

Il mancato versamento da parte del singolo Associato della quota annuale di sua spettanza – nell’importo fissato dall’Assemblea e nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell’Associazione della relativa deliberazione o dal ricevimento della comunicazione di ammissione per i nuovi Associati – ne determina la decadenza automatica, senza obbligo di comunicazione alcuna.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati possono prestare la propria opera a favore dell’Associazione in forma libera e volontaria, per il
perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione stessa; tale opera degli Associati s’intende in ogni caso
completamente gratuita.

Tutti gli Associati hanno i medesimi obblighi e i medesimi diritti, eccezion fatta per le diverse quote associative di
rispettiva pertinenza.

L’Associato ha diritto a:

  • partecipare alla vita associativa ed alle iniziative promosse dall’Associazione;
  • partecipare e votare all’Assemblea ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
  • accedere alle cariche associative.

L’Associato è tenuto a:

  • osservare quanto disposto dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi;
  • versare, entro il termine di 60 giorni di cui all’art. 5 ultimo comma, la quota associativa annuale secondo
    l’importo annualmente stabilito dall’Assemblea ordinaria degli Associati.

Articolo 7 – Decadenza; recesso; esclusione dalla qualifica di Associato

Gli Associati cessano di appartenere all’Associazione:

  • per decadenza ai sensi dell’art. 5 ultimo comma;
  • per dimissioni volontarie comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • per esclusione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l’Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell’Associazione stessa. La delibera di esclusione diviene efficace solo se ratificata dall’Assemblea degli Associati. Non è previsto alcun onere a carico dell’Associato escluso.

Articolo 8 – Organi dell’Associazione

Gli Organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea degli Associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il/i Vice Presidente/i;
  • il Tesoriere;
  • il/i Segretario/i.

Articolo 9 – Assemblea degli Associati

L’Assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria.

Hanno diritto di parteciparvi e di esprimere il loro voto, in proprio o per delega scritta ad un altro Associato (non in bianco), tutti coloro che sono iscritti al Libro Associati al momento di apertura della seduta e che sono in regola con il versamento della quota associativa (non sono ammesse più di tre deleghe a favore della stessa persona). La delega può essere trasmessa al delegato, o al Consiglio Direttivo, oltreché in originale cartaceo, anche con mezzi telematici (fax, PDF via e-mail) purché riproduca l’originale cartaceo con la firma del delegante. Le deleghe devono essere conservate agli Atti dell’Assemblea.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente, in esecuzione di apposita delibera del Consiglio Direttivo, con avviso da inviarsi a mezzo e-mail ai singoli Associati e da pubblicarsi sul sito web dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea stessa. L’avviso deve indicare il luogo, la data e l’ora della riunione, e deve contenere l’elenco degli argomenti da trattare (Ordine del Giorno).

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro i primi quattro mesi di ogni esercizio associativo, ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e deliberato dal Consiglio Direttivo, oppure ne sia fatta per iscritto richiesta motivata da almeno un terzo degli Associati.

L’Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e deliberato dal Consiglio Direttivo, oppure ne sia fatta per iscritto richiesta motivata da almeno la maggioranza degli Associati.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti (in proprio o per delega), e delibera a maggioranza degli intervenuti stessi. L’Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

  • approvazione del rendiconto consuntivo relativo all’esercizio precedente;
  • approvazione del programma annuale dell’Associazione;
  • determinazione delle quote associative annuali;
  • determinazione del numero ed elezione dei membri del Consiglio Direttivo, ed elezione del Presidente e del Tesoriere;
  • ratifica della esclusione o della riammissione di Associati deliberata dal Consiglio Direttivo;
  • ogni altra questione riguardante gli indirizzi e l’attività dell’Associazione, sottoposta alla discussione dal
    Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo degli Associati.

Articolo 11 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

  • modifiche dello Statuto, per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che
    rappresenti almeno un terzo degli Associati;
  • scioglimento dell’Associazione, nomina del/i Liquidatore/i, fissazione dei criteri di liquidazione e di
    devoluzione del patrimonio associativo; per tali deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranzadegli Associati. Per la modifica del presente comma dello Statuto occorre parimenti il voto favorevole della maggioranza degli Associati.

Qualora il numero degli Associati, o degli intervenuti, sia tale che la sua metà o il suo terzo sia un numero non intero, il voto favorevole necessario è il primo numero intero superiore.

Articolo 12 – Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria tra gli Associati, dura in carica due esercizi ed è rieleggibile per un solo altro mandato. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione a tutti gli effetti. Il Presidente ha le seguenti funzioni:

  • rappresentare l’Associazione di fronte alle Istituzioni, ai terzi ed alla Autorità Giudiziaria;
  • provvedere alla convocazione dell’Assemblea degli Associati ed alla convocazione del Consiglio Direttivo,
    presiedendone le riunioni;
  • firmare, su indicazione del Consiglio Direttivo e/o di concerto con il Tesoriere, tutti gli atti che comportano impegni finanziari o si riferiscono a movimenti di denaro;
  • attuare le delibere del Consiglio Direttivo di concerto con il/i Vice Presidente/i e con il Tesoriere, fatta salva lapossibilità del Consiglio Direttivo stesso di delegare uno o più dei propri membri al medesimo scopo;
  • controllare, unitamente al Tesoriere, il Libro Associati.

Articolo 13 – Vice Presidente/i

Il Consiglio Direttivo può nominare, scegliendoli tra i propri membri e nella prima seduta, fino a due Vice Presidenti, i quali restano in carica due esercizi e ai quali sono affidati i seguenti compiti:

  • sostituire il Presidente, in ogni incombente di sua competenza, in caso di suo impedimento temporaneo
    (qualora i Vice Presidenti siano due, lo sostituirà il più anziano di età);
  • sostituire ad interim il Presidente, in ogni incombente di sua competenza, in caso di suo impedimento
    permanente, come meglio specificato all’art. 15 terzo comma (qualora i Vice Presidenti siano due, lo sostituirà il più anziano di età);
  • rappresentare l’Associazione in sostituzione del Presidente, su sua specifica delega, nei rapporti con le
    Istituzioni, o per altri incombenti.

Articolo 14 – Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dall’Assemblea ordinaria tra gli Associati, rimane in carica tre esercizi, è rieleggibile per un solo altro mandato e ha la rappresentanza legale dell’Associazione (con firma congiunta o disgiunta rispetto al Presidente, a seconda di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo) per quanto concerne l’espletamento dei seguenti compiti:

  • gestione dei rapporti economici e contrattuali dell’Associazione con i terzi;
  • gestione degli incassi e dei pagamenti.

Inoltre il Tesoriere provvede ai seguenti ulteriori compiti:

  • tenuta del brogliaccio contabile, preferibilmente anche in formato elettronico;
  • tenuta e aggiornamento del Libro Associati;
  • cura e predisposizione di ogni adempimento di carattere burocratico e fiscale spettante all’Associazione;
  • predisposizione del rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio precedente e sua sottoposizione al Consiglio Direttivo.

Articolo 15 – Scadenza delle cariche, dimissioni o impedimento permanente del Presidente o del Tesoriere

Nel caso di naturale scadenza del rispettivo mandato del Presidente o del Tesoriere, il Presidente avrà cura di convocare con la massima sollecitudine, fissandone comunque la data a non oltre 90 giorni dalla scadenza stessa, l’Assemblea per il rinnovo della carica, fermo restando che il titolare della carica stessa resterà investito del relativo mandato, con tutti i poteri e doveri inerenti la funzione, in regime di “prorogatio”, fino al momento della sua effettiva sostituzione.

Nel caso di dimissioni (proprie o del Tesoriere) prima della naturale scadenza, il Presidente provvederà parimenti a convocare l’Assemblea per la sostituzione (propria o del Tesoriere), nei medesimi termini e con le medesime modalità e conseguenze di cui sopra (prorogatio).

Nel caso in cui in qualsiasi momento il Presidente venga colpito da un impedimento permanente, la carica di Presidente “ad interim” spetterà automaticamente al Vice Presidente (o dal più anziano dei Vice Presidenti); il Presidente ad interim avrà cura di convocare con la massima sollecitudine, fissandone comunque la data a non oltre 90 giorni dalla data del sopraggiunto impedimento, l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente, e nelle more opererà nella pienezza dei poteri e dei doveri inerenti la carica.

Nel caso in cui l’impedimento permanente si verifichi a carico del Tesoriere, il Presidente ne assumerà le funzioni ad interim, con facoltà di delega ad uno dei membri del Consiglio Direttivo, ed avrà cura di convocare con la massima sollecitudine, fissandone comunque la data a non oltre 90 giorni dalla data del sopraggiunto impedimento, l’Assemblea per l’elezione del nuovo Tesoriere, fermo restando che nelle more opererà nella pienezza dei poteri e dei doveri inerenti la carica di Tesoriere (salva la delega di cui sopra).

Articolo 16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria tra gli Associati. È composto da un minimo di cinque membri, e
viene riconfermato o rinnovato annualmente durante la prima Assemblea ordinaria, la quale ne stabilisce altresì il
numero dei componenti. Ne fanno parte di diritto il Presidente e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio
interno uno o due Vice Presidenti e uno o due Segretari, ai quali, in particolare, spettano il compito di collaborare con il
Tesoriere per la tenuta del Libro Associati e quello di provvedere agli adempimenti di supporto all’attività del
Consiglio Direttivo e del Presidente. Sono membri di diritto del Direttivo, se Associati, anche i genitori referenti di
Istituto.

Il Consiglio Direttivo, su convocazione del Presidente, si riunisce almeno due volte all’anno (per l’assegnazione degli
incarichi in seguito alla sua costituzione, e per la preparazione della prima Assemblea ordinaria del successivo esercizio
associativo) ed ogni qualvolta almeno la maggioranza dei membri del Consiglio stesso lo richieda al Presidente.

La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso via e-mail recante l’Ordine del Giorno, la data, l’ora ed il luogo
della riunione, inviato almeno otto giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.

Qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio, la riunione è valida anche se non sono state rispettate le formalità di
convocazione.

La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita ed atta a deliberare con la presenza di almeno la metà dei
suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti; il voto del Presidente prevale in caso di parità.

Il Consiglio Direttivo può adottare le sue decisioni anche mediante consultazione scritta o sulla base di consenso
espresso per iscritto, il tutto anche con mezzi telematici, purché se ne alleghi copia cartacea, controfirmata dal
Presidente e da un/dal Segretario, al Libro dei Verbali.

Ove un consigliere rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive, decade dalla carica.

Il Consiglio Direttivo può deliberare di affidare ruoli specifici a singoli propri membri e, qualora ne ravvisi la necessità,
può interpellare anche altri Associati per affidare loro determinati compiti.

Qualora nel corso dell’esercizio vengano meno uno o più membri del Consiglio Direttivo, per dimissioni o per altri
motivi, essi vengono sostituiti per cooptazione dai restanti membri; i nuovi consiglieri così nominati restano in carica
fino alla prima Assemblea ordinaria successiva, nella quale saranno confermati o sostituiti.

Qualora venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, esso decade ed il Presidente deve convocare
l’Assemblea senza indugio per il rinnovo dell’Organo.

Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera su tutto ciò che concerne l’attività dell’Associazione, di cui è l’Organo di governo, ed in particolare:

  • emana gli eventuali regolamenti di attuazione dello Statuto;
  • delibera la convocazione dell’Assemblea degli Associati e ne formula l’Ordine del Giorno;
  • ratifica le decisioni prese, in caso di urgenza ed estrema necessità, dal Presidente;
  • delibera su eventuali convenzioni con altri Enti, Associazioni, Circoli, Aziende;
  • conferisce incarichi specifici;
  • esamina ed approva così come è, o eventualmente con modifiche, il progetto di rendiconto annuale consuntivo predisposto dal Tesoriere, e lo sottopone all’Assemblea.

Articolo 18 – Rapporti con le famiglie

Il Consiglio Direttivo potrà prendere in considerazione le proposte e gli orientamenti dell’Assemblea dei Genitori del Liceo Musicale Giuseppe Verdi.

Articolo 19 – Rimborsi spese

Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite; è ammesso, se il bilancio lo consente, il rimborso delle spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e sostenute per il perseguimento degli scopi associativi dietro presentazione di giustificativi fiscalmente validi.

Articolo 20 – Durata dell’esercizio associativo

L’esercizio associativo ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto del successivo anno solare.

Articolo 21 – Patrimonio associativo e gestione finanziaria

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dalle quote versate dagli Associati;
  • dai versamenti spontanei degli Associati effettuati per sopperire ulteriormente alle spese vive di gestione;
  • dai beni mobili ed immobili e dalle somme che, a qualsiasi titolo legittimo, anche eventualmente di donazione, divengano di proprietà dell’Associazione.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili, riserve, fondi o avanzi di gestione.

È fatto divieto agli Organi dell’Associazione di assumere impegni finanziari e/o di effettuare spese che non trovino copertura nella consistenza di cassa, al netto delle prevedibili spese e sopravvenienze passive.

Articolo 22 – Scioglimento

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina anche uno o più Liquidatori, fissando i criteri
della liquidazione e della devoluzione dei beni patrimoniali rimanenti e dei fondi residui, da effettuarsi a favore del
Liceo Musicale Giuseppe Verdi, e/o di Enti con finalità analoghe a quelle del Liceo e/o dell’Associazione, e/o, in ogni
caso, a fini di pubblica utilità.

il Presidente

(Elena Carloni)

il Segretario

(Alessandra Goria)